È l’avvocato Francesco Cinquemani a chiarire come sia illegale chiedere il green pass senza una specifica autorizzazione.
Molti baristi, ristoratori o titolari d’impresa, a causa d’una informazione fumosa, se non addirittura tendenziosa, sono convinti che i vari DCPM diano l’autorizzazione a chi abbia un’attività che preveda dei dipendenti, o una clientela, a verificare la validità del certificato vaccinale. Ma la realtà è ben diversa: senza una specifica autorizzazione, concessa dal Ministero della Salute, la richiesta di verifica del pass discriminatorio è illegale.
Di seguito la spiegazione del legale palermitano.
«Chi può controllare la Certificazione COVID-19 e il certificato di esonero o differimento?
Chiunque intenda procedere alla verifica del c.d. «green pass» (nonché dei certificati equipollenti ex art.3 comma VIII del Regolamento UE 953-2021, punto 3) deve rispettare, in quanto norma sovraordinata, la Costituzione e ogni regolamento UE, tra cui il regolamento generale sulla protezione dei dati numero 679 del 2016 (anche noto come GDPR).
Questi deve essere espressamente nominato dal Titolare del trattamento (Ministero della Salute) e deve osservare le seguenti disposizioni:
– art.29 GDPR (il responsabile del trattamento dei dati, o chiunque agisca sotto la sua autorità, e che abbia accesso ai dati personali, deve essere istruito dal titolare del trattamento);
– art.32 GDPR, paragrafo 4 (chiunque agisca sotto l’autorità del titolare e abbia accesso ai dati personali, non deve trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento);
– art.39 GDPR (Il Data Protection Officer deve curare la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle attività di controllo).
Quindi, il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve:
– essere stato nominato Responsabile del trattamento dati dal Titolare del trattamento dati (Ministero della Salute);
– avere assolto all’obbligo di formarsi ex artt. 29, 32, 39 del GDPR.
– rilasciare l’informativa relativa al «quadro di fiducia» all’interno del quale si collocano le procedure per la verifica dei dati contenuti nel «green pass», indicando:
– i soggetti deputati al controllo delle certificazioni;
– le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle certificazioni (art.9 DL 52).
Ma secondo quanto stabilito dal DPCM firmato il 17 giugno 2021 dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, le figure autorizzate a controllare il certificato sono indicate all’art. 13 comma 2.”Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività. di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita’ per partecipare ai quali e’ prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche’ i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualita’ di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche’ i loro delegati. Al comma. 3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attivita’ di verifica”.
Tale DPCM è stato modificato dal DPCM del 17 dicembre 2021 che sembra dettare condizioni ancora più stringenti, anche rispetto a quelle previste dal GDPR, in quanto l’art. 1, comma 7, lettera h) prevede che “Tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica”. Escludendo quindi qualunque possibilità che a emettere l’eventuale delega possa essere un Responsabile del trattamento dati anziché il Titolare stesso.
Alla luce dell’ultimo DPCM del 17 dicembre 2021 e della normativa nazionale (l’art. 9 comma 10 del D.L. 52 convertito in Legge 87/2021) ed europea vigente, la verifica del GP non è nelle competenze delle FdO (neanche dei NAS!), né delle ASL, né dei datori di lavoro e tanto meno dei ristoratori, trasportatori, medici, bidelli o altre figure!!
Pertanto, si invitano i titolari di attività commerciali, i datori di lavoro, nonché tutti coloro che sono stati indicati nel DPCM del 17 giugno 2021 a chiedere una formale autorizzazione al Ministero della Salute, al fine di non violare la legislazione vigente.
Scaricando l’allegato qui presente, questo potrà essere compilato e sottoscritto dall’interessato e inoltrato tramite PEC o raccomandata agli indirizzi indicati.
Nel tempo che intercorrerà dall’avvenuta notifica della richiesta, al rilascio della formale autorizzazione da parte del Ministero della salute, i soggetti in questione sono in regola con la normativa vigente e, non sono tenuti a chiedere l’esibizione del Green Pass.
La richiesta del green pass senza la suddetta autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute, pone il controllore ad essere segnalato dal cliente/dipendente al Garante Privacy, il quale emetterà una sanzione da 50 mila a 150 mila euro.
Avv. Francesco Cinquemani»
Quindi conviene scaricare, compilare, ed inviare mezzo raccomandata A/R o PEC, il modulo realizzato dall’avv. Francesco Cinquemani. E, fino a quando non sarà arrivata l’autorizzazione, nessuno potrà multare per il mancato controllo del pass vaccinale.
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E’ strano, ma tutto parte da un progetto messo su carta. Inutile fare sposorizzate a caso, prelevare prodotti in affiliazione per vedere se funzionano o meno. Non può funzionare così.
Dropshipping? ma per favore, è più quello che spendi in pubblicità che quello che guadagni. Vedo gente pubblicare screenshot di guadagni roboanti di 50,000€ al mese, ma se vai a vedere ne hanno spese 49,000€ su facebook ads.
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Guardate al numero crescente di Paesi che stanno ovunque togliendo le restrizioni Covid e fuggendo dalla falsa pandemia. Spagna, Messico, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Israele, Galles e Irlanda del Nord. Adesso fate un passo indietro e pensate a tutto il terrorismo che la falsa controinformazione vi ha rovesciato addosso in questi mesi. Vi hanno detto che vi avrebbero prelevato nelle case il 23 dicembre. Poi vi hanno detto che il 1 gennaio si sarebbe instaurata una dittatura militare. Ricordate quel messaggio audio su WhatsApp diffuso probabilmente da un delinquente dei servizi? Poi sono passati a fabbricare la psy-op del caso Biscardi. La situazione descritta dalla falsa controinformazione è esattamente agli antipodi da quella che i fatti ci descrivono.
Più i fatti ci mostrano l’indebolimento dell’operazione terroristica del coronavirus, più gli agenti della falsa informazione alternativa soffiano sul fuoco della paura adombrando in maniera delinqueziale assurdi e ridicoli scenari di militarizzazione. Questa era l’ultima carta che si è giocato il sistema. Il potere sapeva che ormai nè la televisione nè la carta stampata riuscivano più a manipolare il pensiero dell’opinione pubblica. Il potete ha quindi deciso di arruolare un esercito di disinformatori, tra i quali ci sono molti truffatori, pur di piegare la resistenza dei dissidenti. Il nemico più insidioso ora non è l’informazione mainstream. Il nemico più insidioso è la falsa controinformazione.
I social non potranno generarti vendite, ma solo contatti. ovviamente ragazzi è proprio così. In molti pensano questo, che facendo pubblicità sui social possono guadagnare soldi.
No, mi dispiace ma non è così.
Un post di successo secondo me è quando una persona poi ti contatta, ti manda un messaggio su messenger, ti manda un messaggio su whatsapp, un sms, un messaggio in privato e così via.
il passo successivo però è avere un sito web, e convogliare il contatto a vedere la tua offerta. Quindi dai social non guadagnerai nulla, ma potrai generare dei contatti, dove POI in un secondo tempo trasferirli a visionare il tuo sito web, il tuo e-commerce, la tua sales page.
Per farti capire cosa ti serve, è un sito web, anche solo di una pagina che dia all’utente informazioni chiare di ciò che vendi o promuovi. L’alternativa è chiudere la vendita a telefono o via chat. Ovviamente non sempre è così, La chat funziona molto bene se hai dei prodotti fisici a basso costo, oppure puoi avere un contatto su zoom dove gli fai vedere l’oggetto oppure se hai un negozio di abbigliamento l’indumento.
Qui bisogna fare un netto distinguo. finchè il costo è da 20 30 40 50 euro, la persona può pagare anche se non ci parli e fai solo chat, se il prezzo è più alto serve un contatto telefonico o visivo.
Il giro è questo: Social per generare contatti, invito al tuo sito, e poi chiusura via chat o contatto visivo ( tipo zoom per capirsi ) oppure anche a telefono.
Ovviamente serebbe meglio avere dei contatti senza pagare i social, come per esempio si fa con il SEO e un piano editoriale serio. In questo modo non solo non spendi niente per avere contatti, ma è molto più facile generare vendite.
Pensa che un sito ben indicizzato con 10 parole chiavi per 6 mesi resterà per molto tempo (anche anni) nelle prime posizioni. Potrai generare contatti iscritti e vendite senza spendere nulla su facebook e altri social.
Ora, con questo non voglio dire che non devi fare le sponsorizzate, magari mentre si lavora sul tuo piano editoriale va benissimo, ma ti suggerisco di iniziare a fare seo perchè man mano che la propagazione dei tuoi contenuti seo va avanti avrai sempre meno bisogno di pubblicizzare a pagamento.
Ora, devi imparare a vendere su internet, sia che vendi prodotti fisici sia che vendi prodotti virtuali. Quando io ti parlo di investimenti in crypto, e lo faccio spesso anche io, questo per me è il business secondario, perché li dipende tutto dal mercato.
Se il mercato va giù, non guadagni nulla anzi perdi, mentre se hai un tuo business LIQUIDO che non dipende dall’andamento della borsa o delle crypto, le tue entrate saranno sempre costanti.
Quindi, prima si stabilizza il tuo business in una forma costante, e poi investi in crypto Pre-Sales dove puoi fare anche x5 o x10 il tuo investimento.
Se hai gli ultimi 1000 euro, non investire in crypto ma in formazione, impari, costruisci il tuo business liquido, stabilizzalo, e poi investi quando il tuo business primario funziona.
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